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Il diritto alle ferie riconosciuto e garantito ai lavoratori dall’art. 36 Cost. ha carattere irrinunciabile tanto che, laddove le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore deve essere riconosciuta un'indennità sostitutiva che, oltre ad avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno conseguente alla mancata fruizione delle ferie, costituisce un'erogazione di natura retributiva. Questo viene ribadito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro nella sentenza n. 181689 del 26 Luglio 2013.